Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sul Protocollo appalti e la clausola sociale di salvaguardia per il riassorbimento della manodopera a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Il testo era stato emendato dal consigliere comunale Michele Campaniello.

In allegato è disponibile il comunicato stampa, di seguito il testo dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che l’Amministrazione Comunale di Bologna, con l’obiettivo, tra gli altri, di dare centralità al fattore lavoro, tutelarne la qualità e salvaguardare l’occupazione, ha sottoscritto con le parti sociali un Protocollo appalti in data 6 luglio 2015;
che a seguito di tale Protocollo, in qualità di stazione appaltante, si è impegnata ad inserire, quale condizione di esecuzione dell’appalto, nei bandi di gara di affidamento di servizi da riaffidare, la clausola sociale di  salvaguardia di riassorbimento di manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;
che tale clausola, in caso di mutamento del soggetto aggiudicatario del bando, ha l’espressa funzione di condizionare i rapporti tra il precedente e il nuovo appaltatore, poiché determina “l’impegno da parte delle imprese subentranti di assumere, qualora ve ne fosse necessità e compatibilmente con la propria organizzazione, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che lavoravano presso l’impresa uscente, a prescindere dal CCNL di riferimento” ;

CONSIDERATO

che il richiamato Protocollo appalti, cui devono uniformarsi i bandi di gara, è stato sottoscritto in data 6 luglio 2015, sotto la vigenza della precedente formulazione dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/03, oggi modificato ad opera dell’art. 30, l. n. 122/2016;
che tale modifica – adottata su indicazione dei servizi della Commissione europea – ha adeguato la disciplina nazionale in tema di successione negli appalti al diritto dell’Unione Europea e, in particolare, alla direttiva 2001/23/CE in materia di cessione d’azienda, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
che, nello specifico, la precedente disciplina interna, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, escludeva la configurazione del subentro nell’appalto come trasferimento d’azienda, in ciò disattendendo l’orientamento della Corte di Giustizia alla cui stregua costituisce trasferimento d’azienda ogni mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, ivi compreso il subentro nella gestione di servizi e attività affidate tramite contratto di appalto, ove l’organizzazione dell’attività d’impresa resti invariata;
che con il Decreto correttivo al Codice degli Appalti è stato modificato l’art. 50 del Codice degli Appalti stesso ed è stato previsto l’obbligo di inserire nel rispetto dei principi della U.E. le clausole sociali;

RITENUTO

opportuno, adeguare la precedente disciplina pattizia alle innovazioni normative frattanto sopravvenute;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad adoperarsi, di concerto con le parti sociali, per l’aggiornamento del Protocollo appalti sottoscritto nel mese di luglio 2015, recependo le modifiche apportate all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 dall’art. 30, l. n. 122/2016 nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

F.to: F. Martelloni, M. Campaniello.